Art. 12.
(Vigilanza igienico-sanitaria).

      1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita dei prodotti erboristici all'ingrosso e al dettaglio spetta alle regioni, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.